Il teleriscaldamento efficiente e quegli incentivi così carenti

Articolo di Riccardo Battisti, pubblicato su QualEnergia.it

Certificati Bianchi, Conto Termico, Superbonus e altro ancora: molti sono gli schemi di supporto e incentivazione al settore dell’energia dai quali il teleriscaldamento resta parzialmente o del tutto escluso. Un’analisi delle attuali lacune, tuttavia, mostra come diverse azioni “riparatorie” potrebbero essere implementate con facilità.

In Italia sono numerose le opportunità di finanziamento per la realizzazione, l’ampliamento o il miglioramento degli impianti energetici.

Solo per citarne alcune, sono disponibili il Conto Termico, l’Ecobonus, il Superbonus, l’incentivo per le Comunità Energetiche Rinnovabili, eccetera.
Nonostante una buona cornice normativa, però, sia il teleriscaldamento sia le fonti energetiche rinnovabili termiche soffrono sicuramente di una minore “fama” rispetto al settore elettrico.

Troppo spesso, quindi, queste soluzioni restano escluse, totalmente o parzialmente, da questi schemi di supporto creando uno squilibrio di mercato che dovrebbe essere sanato.

Ancora troppe lacune

Per il teleriscaldamento, in particolare, molte misure di supporto, introdotte tramite appositi Decreti Ministeriali, sono rimaste sulla carta per la mancanza di apposite regole attuative rendendo, tra l’altro, il legislatore parzialmente inadempiente rispetto alla trasposizione delle Direttive Europee in materia di energia.

Diverse, quindi, sono le azioni chiave che potrebbero invece migliorare il quadro di supporto al teleriscaldamento efficiente e da rinnovabili, inserendo le opportunità di incentivo dove si riscontrino delle chiare mancanze e, così facendo, rendere i relativi progetti maggiormente bancabili e, soprattutto, permettere a questa soluzione tecnologica di giocare “ad armi pari” con i diretti concorrenti sul mercato.

Proprio al fine di definire queste azioni, il progetto europeo RES-DHC, che vede Ambiente Italia e IREN come partner italiani, ha analizzato e dettagliato le lacune esistenti e i possibili interventi, con il fondamentale contributo di AIRU, l’Associazione Italiana per il Riscaldamento Urbano.

Titoli di Efficienza Energetica: serve la neutralità tecnologica

Il meccanismo di supporto nazionale dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) incentiva, tramite la specifica scheda 5.8, il calore immesso in reti di teleriscaldamento efficienti.

Tale scheda, però, esclude alcune soluzioni di produzione termica come la geotermia, la biomassa e la cogenerazione compresa la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento), includendo solo il solare termico, le pompe di calore e l’energia termica di recupero.

Così facendo, quindi, si crea un incentivo caratterizzato dalla mancanza di neutralità tecnologica quando, invece, la ratio di un tale provvedimento dovrebbe essere quella di incentivare il teleriscaldamento efficiente e da rinnovabili tout court, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata per la generazione.

Per sanare questa incongruenza, AIRU ha già inviato una proposta specifica all’allora MiSE e GSE per una modifica della scheda nella direzione ora esposta.

Conto Termico: per un incentivo che non freni i grandi impianti

Sebbene alcune opportunità di incentivo siano già disponibili nel Conto Termico (ad esempio il solare termico per teleriscaldamento), questo strumento non abbraccia tutte le tecnologie disponibili sul mercato.
Resta esclusa, ad esempio, la microcogenerazione residenziale ad alto rendimento basata sulle celle a combustibile.

Un’ulteriore proposta è quella di non limitare la taglia dell’intervento stesso quanto piuttosto l’incentivo. Dovrebbe essere possibile, ad esempio, realizzare un impianto di teleriscaldamento da solare termico anche più esteso della taglia massima prevista (2.500 m2 ), limitando l’incentivo alla sola parte dell’impianto sotto soglia.

Per portare un esempio pratico, quindi, se uno sviluppatore realizzasse, a valle di questa modifica normativa, un impianto solare di 5.500 m2 , il sistema godrebbe del supporto del Conto Termico per 2.500 m2 mentre i restanti 3.000 m2 non sarebbero incentivati. Al momento, invece, un impianto di questa taglia sarebbe del tutto escluso dal meccanismo perché la sua taglia complessiva è al di sopra del limite previsto dalla normativa.
È necessario aggiornare il Conto Termico, infine, secondo quanto previsto dal d.lgs. 73/2020 che prevede fra gli interventi incentivati l’inserimento dell’allacciamento al teleriscaldamento: il CTI ha già trasmesso una proposta all’allora MiSE, già condivisa con gli operatori e le Regioni partecipanti al tavolo di lavoro.

Superbonus 110%: una distorsione di mercato

L’esclusione del teleriscaldamento dalle misure incluse nel recente meccanismo del Superbonus ha creato, senza dubbio, una delle distorsioni di mercato più evidenti nel settore energetico.

Ciò, infatti, ha orientato quasi forzatamente la scelta del consumatore verso una soluzione che contempli, ad esempio, l’impiego di una caldaia a condensazione e, in tal modo, a scegliere una fonte fossile a discapito del ricorso all’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Si sottolinea che gli unici casi nei quali il teleriscaldamento rientra nella misura del Superbonus è quello di alcuni Comuni montani non interessati da procedure di infrazione dell’Unione Europea sulla violazione della qualità dell’aria. Si tratta, palesemente, di una clausola irragionevole perché parte dall’assunto che l’impiego del teleriscaldamento non migliori la qualità dell’aria locale ma, anzi, la metta a repentaglio.

IVA agevolata: una discussione aperta su più fronti

Il tema dell’IVA agevolata per il calore fornito tramite reti di teleriscaldamento si declina su due livelli.

Il primo, più contingente e risalente alla fine del 2021, riguarda la richiesta specifica di AIRU di un’aliquota IVA al 5% per gli utenti connessi al teleriscaldamento, per uniformità con le altre utenze di energia elettrica e gas alle quali è stata concessa, per far fronte al problema del “caro energia”. Tale richiesta è stata presentata innumerevoli volte in ambito legislativo ma purtroppo sempre respinta.

Più a lungo termine, invece, questo discorso si inserisce nel recepimento della Direttiva Europa 542/2022 sull’armonizzazione dell’IVA, dove si riporta esplicitamente che è possibile concedere un regime agevolato all’energia termica derivante da teleriscaldamento fino a un valore del 5%. Una battaglia efficace, quindi, sarebbe ottenere, su questo aspetto, un recepimento anticipato della Direttiva.

In Francia, ad esempio, la fornitura di calore da teleriscaldamento, quando almeno il 50% è prodotto da biomassa, energia geotermica, energia solare termica o recupero di calore da rifiuti o altra fonte, beneficia dell’aliquota IVA ridotta al 5,5%.

Più nel dettaglio, si utilizza una formula binomia nella quale si prevede un’aliquota IVA agevolata sulla parte fissa per qualsiasi rete di teleriscaldamento e un’IVA agevolata sulla parte variabile in dipendenza dalle fonti di generazione.

Una nuova infrastruttura: la barriera dell’investimento iniziale

Le reti di teleriscaldamento si configurano come una infrastruttura energetica anche se, per loro natura, di dimensione contenuta e a carattere fortemente locale.

Per il ridurre il rischio legato all’investimento iniziale, allora, sarebbe opportuno valutare la fattibilità di schemi di supporto. Si tratterebbe di una misura analoga a quanto ora previsto ad esempio dal PNRR, ma da rendere stabile e strutturale.

Spostandoci all’estero, un caso recente ed estremamente interessante è quello della normativa tedesca sul teleriscaldamento efficiente (Bundesförderung effiziente Wärmenetze, BEW). Si parla di 3 miliardi di euro messi a disposizione per supportare sia studi di fattibilità sia investimenti in reti nuove e/o efficientamento di reti esistenti.

Che fine ha fatto il Decreto 102?

Secondo l’articolo 10, comma 5, del Decreto 102/2014, una volta individuato il potenziale del teleriscaldamento nel nostro Paese, l’allora MiSE avrebbe dovuto emanare uno specifico decreto con misure per la sua promozione.

Ad oggi, tuttavia, il decreto attuativo non è stato emanato, nonostante la valutazione del potenziale sia stata effettuata recentemente e con estremo dettaglio, ad esempio nello studio condotto, per conto di AIRU, dal Politecnico di Milano e dal Politecnico di Torino, nonché nella sua ulteriore elaborazione sulle implicazioni economiche, effettuata dalla società Elemens.

Credito di imposta: perché non a tutte le rinnovabili termiche?

Il credito di imposta applicato al consumo di calore prodotto dal teleriscaldamento a biomassa e/o geotermia è stato istituito per la prima volta dall’art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L’agevolazione consiste nella concessione di un credito d’imposta per ogni kWh di calore fornito, da trasferire poi sul prezzo all’utente finale, vale a dire il destinatario del beneficio fiscale.

A tale agevolazione si accompagna un ulteriore credito di imposta per ogni kW di potenza impegnata previsto dall’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (credito di imposta per allacciamenti).

Su questo tema, un possibile miglioramento del sostegno al teleriscaldamento sarebbe estendere questa agevolazione a tutte le fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore per teleriscaldamento e anche alle reti efficienti.

 

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