Aggiornato al: 23/01/2016
Martedì 6 maggio u.s. AIRU è stata audita presso la X Commissione del Senato della Repubblica e l’omologa Commissione della Camera dei deputati sul tema dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica (2012/27/UE), licenziato dal Governo (atto n.90) il 4 aprile u.s..
L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per esprimere forte perplessità in merito all’impianto dello schema stesso che, oltre a non rispecchiare in alcune parti la lettera e lo spirito della direttiva europea, arreca serio pregiudizio alle attività degli operatori del teleriscaldamento senza per contro procurare significativi vantaggi per gli utilizzatori.
Nel merito, in primo luogo l’associazione pone in evidenza come lo sviluppo del teleriscaldamento sia considerato, nello schema di decreto, ancillare allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e di eventuali insediamenti industriali siti nelle vicinanze di reti di teleriscaldamento e non già come elemento autonomo capace di contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica del Paese.
Tale scarsa considerazione per lo sviluppo del settore si manifesta anche nell’intenzione di dirottare ad altre finalità sia le risorse giacenti sul Fondo di Garanzia per lo Sviluppo del Teleriscaldamento di cui all’art. 22 del d.lgs 28/2011 sia quelle che in futuro vi affluiranno.
Ben altro si ritiene essere il portato della direttiva europea, che individua nel teleriscaldamento uno degli strumenti prioritari, atto a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria: è tramite le reti di teleriscaldamento, infatti, che il “calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario (Considerando 35 della Direttiva 2012/27/UE)”.
Più volte l’Associazione ha sollecitato il confronto con il legislatore sulla strategia di sviluppo del teleriscaldamento e sulla definizione di un quadro normativo di riferimento. Per tale motivo si ritiene che il presente decreto, la cui emanazione è fatta sotto l’urgenza del recepimento della direttiva comunitaria, non sia la sede opportuna per l’inserimento di norme non urgenti ed estranee alla direttiva stessa quali, ad esempio, la previsione di assoggettare il teleriscaldamento al potere regolatorio dell’Aeegsi.
Al contrario si ritiene più opportuno che il d.lgs. preveda, in coerenza con la direttiva europea, specifiche misure che consentano l’implementazione del teleriscaldamento ogni qual volta i benefici siano superiori ai costi.
Sul fronte degli investimenti, sembra che l’unica spinta che si vuole imprimere al settore sia quella verso l’adozione di complessi sistemi di misura del calore, nella apprezzabile, ma poco realistica convinzione che le informazioni desumibili da tali strumenti possano indurre un profondo mutamento degli stili di vita dei consumatori e delle conseguenti modalità di consumo dell’energia.
In proposito si ritiene che l’ipotesi di attribuire ai gestori di teleriscaldamento l’onere economico ed organizzativo necessario a implementare le forme di contabilizzazione individuale previste, sia discriminatoria rispetto agli altri fornitori di beni o servizi per il riscaldamento (venditori gas e gestori calore) per i quali tale onere non sembra essere previsto, oltre che impercorribile sotto il profilo normativo non essendo i ripartitori di calore per singolo termosifone strumenti di misura validi sotto l’aspetto metrologico e fiscale.
Cliccare qui per scaricare il testo depositato in audizione Memoria per audizione 6 maggio Atto Governo n. 90
