Aggiornato al: 12/12/2023
Articolo a cura di: Avv. Dario Paschetta, LL.M. LSE ; Avv. Mariagrazia Berardo
Linee Guida della Commissione UE 2023 in materia di accordi orizzontali: nuove e più chiari indicazioni per le aziende e le associazioni di imprese che desiderano scambiare informazioni e cooperare per essere più competitivi.
Come è noto gli accordi di cooperazione tra imprese che operano su uno stesso livello del mercato, pur non costituendo un’unica categoria tipicizzata nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, possono ricadere nell’ambito di operatività del divieto di realizzare intese e/o pratiche concordate anticoncorrenziali sancito dall’art. 101.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Nondimeno poiché è condiviso che gli accordi di cooperazione tra imprese anche quando esse sono concorrenti possono avere un oggetto pro-concorrenziale dato che mirano ad accrescere l’efficienza delle imprese partecipanti attraverso una razionalizzazione di alcune attività o l’unione di forze, il legislatore comunitario ha adottato delle linee guida finalizzate ad individuare tipologie di accordi che per loro natura sono esenti dal divieto antitrust sopra ricordato ove abbiano determinati contenuti o non includano determinati obbligazioni.

Dopo un lungo processo di valutazione, lo scorso 21 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il testo delle nuove linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale adottate dalla Commissione UE che accompagnano l’adozione di una nuova versione dei regolamenti di esenzione per gli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) e per quelli di specializzazione.
Pur mantenendo lo stesso impianto concettuale della precedente versione del 2010, le nuove Linee Guida non solo aggiornano i capitoli/temi già esistenti, ma anche introducono nuove parti, al fine di fornire maggiori chiarimenti per superare i dubbi interpretativi ed applicativi emersi in sede di attuazione delle precedenti linee guida.
Prendendo le mosse dall’inquadramento generale degli accordi di cooperazione orizzontale, nel presente contributo vengono esaminate ed approfondite alcune delle novità più significative introdotte nelle nuove Linee Guida, con particolare riferimento a:
- (par. 2) le pratiche consistenti nella raccolta e nello scambio di informazioni tra concorrenti, che, in termini generali, possono far scattare il divieto di intese contenuto nel citato art. 101 TFUE, se costituiscono e/o fanno parte di un accordo tra imprese, di una pratica concordata e/o di una decisione di un’associazione di imprese concernenti informazioni sensibili dal punto di vista commerciale tali da consentire di conoscere (e quindi coordinare) il futuro comportamento sul mercato delle parti;
- (par. 3) gli accordi di acquisto in comune, fattispecie che, anche se generalmente può apportare benefici sia alle imprese che ai consumatori (es. migliori condizioni di acquisto, economie di scala condivise, prezzi più bassi, varietà più ampia e/o miglior qualità di prodotti), in determinate circostanze può avere effetti restrittivi della concorrenza e, quindi, essere vietate;
- (par. 4) accordi di commercializzazione in comune, ossia gli accordi tra concorrenti nella vendita, distribuzione o promozione dei rispettivi prodotti sostitutivi e la nuova figura dei consorzi di offerta (RTI e ATI) che ricomprende gli accordi con cui si creano consorzi per partecipare a gare pubbliche e private; in questo caso le nuove Linee Guida forniscono indicazioni che la Commissione auspica aiutino le imprese nel valutare se i consorzi che si vogliono costituire per partecipare a gare sono legittimi o meno sotto il profilo concorrenziale comunitario.
Per una disamina più completa dei temi sopra descritti si veda l’articolo a questo link
A cura di
Avv. Dario Paschetta, LL.M. LSE (dario.paschetta@fvalaw.it)
Avv. Mariagrazia Berardo (mariagrazia.berardo@fvalaw.it)

